Di seguito lo statuto dell’Associazione

Articolo 1

È costituita in Cagliari l’associazione di volontariato denominata “Associazione Culturale e di Volontariato ARC Onlus” (in breve “Associazione ARC”) (di seguito “Associazione”), con sede legale in Cagliari, Via Sonnino 208.

Articolo 2

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico, unitario, di utilità sociale, che persegue finalità di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

L’Associazione è un’organizzazione democratica, pacifista, ecologista, antirazzista, antitotalitaria, antifascista, libertaria e avversa al neoliberismo.

L’Associazione si propone i seguenti scopi:

• la lotta contro ogni forma di discriminazione basata sull’orientamento sessuale o identità in genere delle persone, e più in generale la lotta contro ogni forma di discriminazione;

• l’affermazione e la tutela dei diritti civili delle persone, lesbiche, gay, transessuali, bisessuali, queer (di seguito “LGBTQ”), promuovendoli anche nelle sedi legislative e giuridiche adeguate;

• contribuire alla sempre più ampia diffusione della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli e della democrazia; alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

• la creazione e la gestione di servizi che rispondano alle esigenze specifiche di informazione, solidarietà ed aiuto dei LGBTQ, sia in quanto singoli che in quanto comunità;

• la creazione di occasioni di dialogo e di confronto dei LGBTQ in relazione alla propria identità, alla vita di relazione ed ai conflitti legati ad essa;

• l’organizzazione di iniziative di socializzazione e di informazione culturale;

• svolgere attività editoriale mediante la pubblicazione di testate giornalistiche e pubblicazioni connesse agli scopi del presente Statuto

• promuovere iniziative atte a tutelare il diritto alla salute sia fisica che psichica dei LGBTQ. In particolare l’Associazione è impegnata nella prevenzione e informazione sulle malattie a trasmissione sessuale;

• azioni di formazione rivolte direttamente a LGBTQ ed ad operatori sociali pubblici e privati che operano con loro.

Articolo 3

Possono essere soci coloro che hanno compiuto anni sedici.

Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti.

Possono far parte dell’Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il presente Statuto.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.

Articolo 4

Per essere ammessi alla qualifica di socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

• indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, città di residenza;

• dichiarare di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi;

• pagare la quota sociale.

Per ottenere la qualifica effettiva di socio bisogna prestare servizio nell’Associazione per un periodo di prova di 180 giorni. Il Consiglio Direttivo, ha facoltà di accogliere o respingere motivatamente tale ammissione entro 30 giorni a decorrere dalla fine del periodo di prova. In caso la domanda venga respinta il Consiglio darà comunicazione scritta e restituirà la quota. Ogni socio è tenuto alla riservatezza dei dati delle persone dei quali sono venuti a conoscenza o hanno avuto contatto durante la partecipazione alle attività dell’Associazione. La quota associativa è intrasmissibile.

I soci cessano di far parte dell’Associazione per: dimissioni mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente; decesso; espulsione deliberata da almeno i 4/5 del Consiglio Direttivo qualora essi non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 5.

I soci espulsi o non ammessi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria o straordinaria. La perdita della qualifica di socio comporta automaticamente la rinuncia ad ogni diritto nei confronti dell’Associazione, nonché la perdita del diritto al rimborso di quote versate a qualsiasi titolo.

Articolo 5

I Soci aderenti sono tenuti:

• al pagamento della tessera annuale;

• alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere prese dagli organi sociali.

I Soci aderenti hanno il diritto di:

• partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo);

• eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

• votare direttamente o per esplicita delega scritta (ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente);

• conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

• partecipare alle attività promosse dall’Associazione ed usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;

• dare le dimissioni in qualsiasi momento;

• tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti,

delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.

Articolo 6

Gli Organi sociali dell’Associazione sono:

• l’Assemblea dei soci

• il Consiglio Direttivo

• il Presidente

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’Associazione.

Articolo 7

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, entrambe sono costituite da tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali.

Entrambe le Assemblee, in prima convocazione, deliberano a maggioranza semplice degli aderenti.

In seconda convocazione le Assemblee deliberano a maggioranza semplice dei soci presenti. La seconda convocazione non può avere luogo lo stesso giorno della prima.

L’Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente o dal Primo Segretario o, in caso di loro assenza, da un presidente eletto dall’Assemblea .

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Le Assemblee ordinarie o straordinarie sono convocate con almeno 15 giorni di preavviso tramite affissione nei locali e sul sito dell’Associazione, comunicazioni informatiche o altri strumenti che ne garantiscano la pubblicità opportuna. La comunicazione di convocazione deve contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L’Assemblea è convocata su iniziativa del Direttivo o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci aderenti. Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano, oppure a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

Il Presidente convoca l’Assemblea Generale ordinaria almeno una volta l’anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo successivo e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario.

Su richiesta della maggioranza dei soci l’Assemblea Generale può essere svolta in seduta segreta. L’Assemblea Generale è sempre svolta in seduta segreta quando si devono trattare questioni riguardanti persone. Di norma, alle Assemblee Generali svolte in forma segreta, partecipano esclusivamente i soci e le persone direttamente interessante dall’oggetto in discussione, ammesse con voto a maggioranza dei soci presenti.

Articolo 8

L’Assemblea ordinaria e straordinaria:

• approva le linee generali del programma di attività e relativi investimenti per l’anno sociale;

• approva il bilancio consuntivo del periodo precedente;

• delibera l’approvazione dei patti associativi e può revocarne l’efficacia;

• ogni tre anni elegge il Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo è composto da 5, 7 o 9 persone eletti fra i soci aderenti, i suoi componenti possono essere rieletti. Non sono previste incompatibilità con altre associazioni, movimenti, partiti o sindacati purché essi non siano in palese contrasto con i principi del presente Statuto.

Ha durata triennale a meno di dimissioni o decadenza della maggioranza dei proprio componenti.

Il Consiglio Direttivo:

• elegge al suo interno il Presidente e Il Primo segretario;

• amministra l’Associazione;

• fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione;

• individua la figura del Tesoriere, normalmente al suo interno, in casi particolari può ricorrere a figure esterne;

• redige i programmi dell’attività politica, sociale ed amministrativa;

• cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

• redige il bilancio;

• appronta tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

• delibera circa l’espulsione di soci;

• può nominare un rappresentante per i rapporti con l’esterno e con i media.

Tutte le decisioni vengono prese a maggioranza semplice. Il Consiglio si riunisce ogni qual volta sia necessario su convocazione del Presidente, del Primo Segretario o della maggioranza dei suoi membri.

È riconosciuto al Consiglio Direttivo la facoltà di avvalersi di responsabili e di esperti anche esterni, nonché di commissioni di lavoro da esso nominate. Detti responsabili partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo ove si discutano argomenti di loro competenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Articolo 10

Il Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo, rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge e statutario, ne ha la firma, che può essere delegata, assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione e ne convoca e presiede le funzioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Primo Segretario.

La durata del mandato è di 3 anni.

Articolo 11

Nel perseguimento delle sue finalità, l’Associazione collabora con altre organizzazioni, con istituzioni e enti pubblici e privati, sindacati e movimenti, riconoscendo il valore dell’esperienza del Movimento Omosessuale e femminista internazionale. Può stipulare con altre associazioni, organizzazioni, cooperative o centri culturali un patto associativo che, sulla base di un programma politico, culturale e di iniziative, impegni reciprocamente le organizzazioni. Il patto associativo garantisce le reciproche autonomie politiche ed organizzative, regola i rapporti fra le organizzazioni contraenti, garantisce la nomina di un rappresentate senza diritto di voto negli organismi dirigenti delle reciproche organizzazioni, garantisce agli iscritti nelle diverse organizzazioni di maturare la propria piena adesione alle organizzazione contraenti, nonché la possibilità di un tesseramento parificato.

Articolo 12

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

• contributi a titolo patrimoniale;

• erogazioni, donazioni e lasciti di terzi;

• beni mobili ed immobili acquisiti con le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese sostenute.

L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio finanziamento e per lo svolgimento della propria attività di volontariato da:

• quote sociali e contributi degli aderenti;

• contributi di privati;

• contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;

• contributi di Organismi internazionali;

• donazioni e lasciti testamentari;

• rimborsi derivanti da convenzioni;

• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L’Associazione è tenuta obbligatoriamente alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra, con l’indicazione nominativa dei soggetti erogati, salvo il caso della richiesta di anonimato del donante.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo redige il Bilancio dal quale devono analiticamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate.

Il bilancio di ciascun periodo, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre, deve essere presentato, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Assemblea dei soci che lo approva con le modalità previste all’art.7.

Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato devono essere interamente reinvestiti nell’Associazione per il perseguimento delle finalità sociali.

L’Associazione ha l’obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

• libro dei soci;

• libro dei verbali;

Articolo 14

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile il voto favorevole del 75% dei soci presenti all’Assemblea. Lo stesso quorum è richiesto per deliberare lo scioglimento dell’Associazione.

In caso di scioglimento l’Assemblea delibera con la maggioranza del 75% sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque sarà devoluto ad associazioni che operano per gli stessi scopi.

Articolo 15

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile e alla disciplina vigente in materia di Associazioni di volontariato.